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Normative fiscali
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Articolo 15 TUIR
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Articolo 14 D.L. 35/2005 entrato in vigore il
17.03.2005
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Tipo di erogazione
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In denaro
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In denaro e in natura
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Tipo di agevolazione
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Detrazione dall'Irpef pari al 24% della liberalità
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Deduzione dal reddito
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Limite massimo
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il limite massimo annuo su cui calcolare la
detrazione del 24% è pari a euro 2.065,83.=; il beneficio massimo fiscale
consentito è, pertanto, pari a euro 496,00.= annui
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10% del reddito complessivo e comunque nella misura
massima di euro 70.000,00.= annui
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Modalità di erogazione ai fini della deducibilità
fiscale
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Versamento tramite determinate modalità (Banca,
Posta, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.)
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Versamento tramite determinate modalità (Banca,
Posta, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.)
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Condizione
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Nessuna condizione
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Alternatività tra le due norme fiscali in vigore
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Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità
di cumulo
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Si sceglie il regime più conveniente senza
possibilità di cumulo
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DA PARTE
DI SOGGETTI IRES (Persone giuridiche) E SOGGETTI IRPEF TITOLARI DI REDDITO
D'IMPRESA
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Normative fiscali
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Articolo 100 e 56 TUIR
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Articolo 14 D.L. 35/2005 entrato in vigore il
17.03.2005
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Tipo di erogazione
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In denaro
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In denaro e in natura
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Limite di deducibilità
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Importo massimo deducibile dal reddito pari e euro
2.065,83.= annui o, se eccedente, al 2% del reddito d'impresa (dichiarato al
netto della liberallità), con un minimo di euro 2.065,83.= e comunque non
superiore alla liberalità stessa; in tale limite sono comprese le cessioni
gratuite di beni di propria produzione o commercio
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10% del reddito complessivo e comunque nella misura
massima di euro 70.000,00.= annui
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Condizione
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Nessuna condizione
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Il soggetto beneficiario dell'erogazione deve: a)
tenere scritture contabili in grado di rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione; b)
redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un documento che rappresenti
la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
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Alternatività tra le due norme fiscali in vigore
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Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità
di cumulo
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Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità
di cumulo
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