2

 

Scarica il volantino

 

   
 

Legge per le donazioni a onlus

 

E' cambiata la legge sulle donazioni alle onlus. Il D.L. 35/05  afferma: Le liberalità in denaro o n natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'IRES, sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10%  del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui. A propria discrezione rimane la possibilità di scegliere il regime più conveniente, senza possibilità di cumulo, fra la normativa precedentemente in vigore e quella della nuova legge.
La normativa precedente ( ART. 15 TUIR modificato con Legge 96 del 6 Luglio 2012 ) prevede  che per il 2018 sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 26% , entro un importo non superiore ad € 2.065,83 ( beneficio fiscale massimo  euro 496 annui).
Cosa sono deduzioni e sottrazioni :
Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste in modo da pagare di meno. Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito su cui poi si calcolano e imposte

 

 



 

 

 

Normative fiscali

Articolo 15 TUIR

Articolo 14 D.L. 35/2005 entrato in vigore il 17.03.2005

Tipo di erogazione

In denaro

In denaro e in natura

Tipo di agevolazione

Detrazione dall'Irpef pari al 24% della liberalità

Deduzione dal reddito

Limite massimo

il limite massimo annuo su cui calcolare la detrazione del 24% è pari a euro 2.065,83.=; il beneficio massimo fiscale consentito è, pertanto, pari a euro 496,00.= annui

10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di euro 70.000,00.= annui

Modalità di erogazione ai fini della deducibilità fiscale

Versamento tramite determinate modalità (Banca, Posta, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.)

Versamento tramite determinate modalità (Banca, Posta, assegni bancari e circolari, carte di credito, ecc.)

Condizione

Nessuna condizione

 

Alternatività tra le due norme fiscali in vigore

Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità di cumulo

Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità di cumulo

DA PARTE DI SOGGETTI IRES (Persone giuridiche) E SOGGETTI IRPEF TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA

Normative fiscali

Articolo 100 e 56 TUIR

Articolo 14 D.L. 35/2005 entrato in vigore il 17.03.2005

Tipo di erogazione

In denaro

In denaro e in natura

Limite di deducibilità

Importo massimo deducibile dal reddito pari e euro 2.065,83.= annui o, se eccedente, al 2% del reddito d'impresa (dichiarato al netto della liberallità), con un minimo di euro 2.065,83.= e comunque non superiore alla liberalità stessa; in tale limite sono comprese le cessioni gratuite di beni di propria produzione o commercio

10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di euro 70.000,00.= annui

Condizione

Nessuna condizione

Il soggetto beneficiario dell'erogazione deve: a) tenere scritture contabili in grado di rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione; b) redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Alternatività tra le due norme fiscali in vigore

Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità di cumulo

Si sceglie il regime più conveniente senza possibilità di cumulo

 

 


Presso: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - PIAZZA OMS, 1 - 24127 BERGAMO - torre 2 piano 4 ufficio 16  - Telef. 035/2678057 cell.re 351 5088036
e-mail: info@amicideltrapiantodifegato.coma